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Le donne vittime dei reati di genere

Le tutele che la legge offre, in un’intervista alla Dottoressa Laura Cuculo

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Sono circa 7 milioni le donne che in Italia, hanno subito violenze, secondo un’indagine del 2014 svolta da Istat e dal Ministero per le Pari Opportunità. A macchiarsi di reati di genere sarebbero soprattutto i patner o gli ex delle vittime. Per invertire radicalmente questa tendenza occorre continuare a scandalizzarsi, educare e costruire un modello culturale differente. Le leggi rivestono in questo processo un ruolo fondamentale. La Dottoressa Cuculo ci ha spiegato come possono tutelare le vittime…

1) Come si è evoluta la giurisprudenza a seguito del drammatico aumento dei casi di violenza sulle donne?

In seguito al battente incremento dei fatti di cronaca che le vedono vittime e sempre più spesso di persone con le quali hanno un vincolo sentimentale, negli ultimi anni, le donne hanno ottenuto una maggiore attenzione dal punto di vista  giuridico. Un esempio di tutela può essere ravvisato nella modifica apportata dalla L. 1 Ottobre 2012 n°172, con la quale viene riconosciuta una tutela contro i maltrattamenti, anche ad una persona convivente, non legata da un vincolo matrimoniale con il compagno. Dunque, a seguito della modifica sopra esposta, è inquadrabile nel paradigma di cui all’art. 572 c.p. la condizione di vita di una donna convivente costretta alle violenze fisiche e sessuali del compagno e a subire vessazioni di vario genere; hanno subito una modifica in peius anche le pene previste per tale condotta: infatti, la pena base è quella della reclusione da due a sei anni; se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni ed, infine, se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
2) Di quali reati sono maggiormente vittime le donne?
Sono quasi sempre donne, ad esempio, le vittime di atti persecutori (c.d. stalking),  reato disciplinato dall’articolo 612 bis del codice penale che punisce la condotta reiterata consistente in minacce, molestie o violenze tali da cagionare in capo alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura oppure da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto oppure da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Costituisce una configurazione aggravante del reato, la circostanza che il fatto sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Sulla disciplina di tale aggravante ha inciso la L. N°119 del 2013 (noto come decreto anti-femminicidio e violenza in genere). In particolare si è provveduto, dunque, ad estendere il novero delle ipotesi aggravate: al fatto commesso dal coniuge in circostanza di matrimonio; al fatto commesso da chiunque legato da una relazione affettiva in atto con la vittima; alla cyber stalking, ovvero alla molestia realizzata mediante strumenti informatici o telematici.
Lo stalking è un reato perseguibile in seguito a querela, non sarebbe più utile se si potesse procedere d’ufficio?
Qualcosa si sta muovendo in tale direzione. Infatti in alcune circostanze come ad esempio, in caso di reato  verso un minore o una persona con disabilità si può procedere d’ufficio. Tale modus operandi si adotta anche se a quello di stalking è connesso un reato perseguibile d’ufficio, come ad esempio l’omicidio. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la querela rimane un passaggio fondamentale per poter difendere al meglio la parte offesa.

4)La prostituzione minorile come è trattata dal nostro ordinamento?
Anche qui, di recente, sono stati apportati dei correttivi. E’ disciplinata dall’articolo 600 bis del codice penale, il quale è volto a perseguire 2 tipi di condotte: nel primo comma punisce colui che recluta, induce e quindi sfrutta una persona di anni minori ai 18, mentre il secondo comma sanziona il fruitore con la reclusione da 1 a 6 anni e data la delicatezza del tema, si tratta di un reato perseguibile d’ufficio.

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