Come tutti sappiamo il testamento è l'atto con il quale si dispone la devoluzione ereditaria di tutti i propri beni o di parte di essi. Il testamento è un atto giuridico con il quale una persona decide a chi saranno destinati i suoi beni dopo la sua morte. Può essere redatto in qualsiasi momento da chiunque abbia compiuto i 18 anni e sia capace di intendere e di volere ed è sempre modificabile e/o revocabile. Il testamento può essere di due tipi: olografo, cioè scritto di tuo pugno, oppure pubblico, quindi redatto di fronte ad un notaio e alla presenza di testimoni.
Il testamento è un atto strettamente personale quindi non si può fare testamento insieme ad un’altra persona: marito e moglie, ad esempio, non possono redigere insieme un testamento ma ognuno deve redigere il proprio. Ricordati di fare salvi i diritti dei tuoi familiari più stretti (i c.d. “legittimari”: coniuge, figli, genitori), cioè le persone a favore delle quali la legge dispone che sia lasciata una quota della tua eredità. Nel testamento puoi anche indicare una persona che avrà il ruolo di esecutore testamentario, cioè si occuperà di eseguire le volontà che hai indicato nel testamento: può essere un notaio o una qualsiasi persona di tua fiducia.Conserva il tuo testamento in un luogo sicuro da te scelto oppure consegnato ad una persona di cui ti fidi o a un notaio.
Non tutti i testamenti sono uguali tra di loro. Esiste infatti la possibilità di decidere per un lascito testamentario con il quale ognuno di noi può destinare a chi preferisce tutti i propri beni o parte di essi.
Il testamento può essere scritto in qualsiasi momento, produce i suoi effetti solo dal momento del decesso della persona che fa testamento e fino a quel momento è sempre revocabile e modificabile. Ciò a tutela della libertà e della volontà del testatore. Si possono donare i propri beni alla morte attraverso il lascito, dunque. Il lascito può riguardare qualsiasi tipo di bene, mobile e immobile.
Le regole da rispettare
Per quel che concerne il contenuto del testamento, ci sono regole ben precise circa le quote che possono rientrare nel lascito testamentario.La legge infatti permette al testatore di disporre solo di una parte dei propri beni. Questo in quanto c’è una quota, detta legittima, spettante di diritto ai parenti più stretti (il coniuge, i figli e i loro discendenti, e in assenza di figli i genitori detti ascendenti).
Quanto appena detto vuol dire che la quota di legittima va riservata volente o nolente a determinate persone, dette legittimari, pur essendo questo contro la volontà espressa del testatore.
Ricordiamo che qualora il testatore non abbia né figli né coniuge, subentrano i genitori cui spetta un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.). E poi ancora in assenza di figli, qualora con il coniuge concorressero i genitori, al primo spetta la metà ed agli ascendenti un quarto del patrimonio (art. 544 c.c.).
