Partecipa a Notizie Nazionali

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

ASSEMINI A 5 STELLE: QUANDO UNA RIGA TI CAMBIA LA LEGGE

Condividi su:

Nel comune grillino di Assemini, guidato dal sindaco Mario Puddu, ieri hanno pubblicato un bando di gara poi annullato per la “procedura di selezione per l’assegnazione in concessione di spazi su aree pubbliche per l’installazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande.” A differenza di quanto realmente prevede decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 in “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” ha riscritto i requisiti MORALI e PROFESSIONALI per l’esercizio delle attività di commercio e somministrazione.
all’articolo 71, comma 1 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali), stabilisce che: “Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione…”. Ma ad Assemini per essersi dimenticati questo rigo (salvo successivamente correre ai ripari): “Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:”, all’articolo 3 del bando di gara hanno sovvertito i requisiti necessari, ammettendo chi doveva essere escluso per legge ed escludendo chi ne ha diritto. Cosa prevedeva il bando di gara: Articolo 3 – Soggetti ammessi. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando tutte le persone, sia fisiche, sia giuridiche, che alla data di pubblicazione del presente bando:•         abbiano compiuto 18 anni; •         siano in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 commi 1 e 2 del D.lgs. 59/2010 che si riporta testualmente: 1.      a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 2.      b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 3.      c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 4.      d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 5.      e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 6.      f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; Si, secondo questa formulazione avrebbero dovuto partecipare a questa gara solo persone che hanno avuto a che fare con la giustizia, riportando condanne. Lo svarione è stato successivamente corretto secondo quanto effettivamente prevede il decreto legislativo e ripubblicato oggi, dopo aver dovuto annullare il precedente come risulta dal sito web del comune di Assemini. Intanto, nei mesi scorsi sono andati deserti il bando per la gestione del centro pilota della ceramica (per ben 4 volte) e, quello per la gestione del parco pubblico comunale che da più di un anno è n stato di abbandono. - 23 luglio 2016 

Condividi su:

Seguici su Facebook