Affluenza al 14,92% alle 12 di oggi, domenica 12 marzo, nel referendum sulla riforma della giustizia. Si vota dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.Â
Il dato definitivo dell'affluenza alle 12 è stato del 14,92%. Nel referendum costituzionale del 2020, sul taglio dei parlamentari, alle 12 l'affluenza era lievemente superiore al 12%. Oggi, quindi, è superiore di oltre 2 punti rispetto alla consultazione di 6 anni fa. Il dato è invece circa il doppio di quello che era stato rilevato alla stessa ora, nel giugno 2025, per la tornata referendaria che chiamava ad esprimersi su cinque quesiti, tra lavoro e cittadinanza. Al referendum abrogativo del 2025, nella stessa fascia oraria, l'affluenza alle urne era stata del 7,4%.Â
E' l'Emilia Romagna con il 19,44% a registrare l'affluenza più alta. Vicina al 18% l'affluenza in Friuli Venezia Giulia con il 17,86%, seguita da Lombardia 17,57%, Liguria 17,50%, Veneto 17,06%, Toscana 16,90%, Lazio 16,28%, Marche 15,63%, Valle d'Aosta 14,80%, Piemonte 14,44%, Umbria 14,37%, Abruzzo 14,09%, Sardegna 14,07%, Trentino Alto Adige 13,36%, Puglia 12,12%, Molise 11,48%, Campania 10,96% , Sicilia 10,83%, Basilicata 9,84% e a chiudere con il dato più basso la Calabria con il 9,74%.Â
Il quesito dice: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare'?".Â
La legge prevede per i magistrati due carriere separate: una per i magistrati giudicanti e una per quelli requirenti, ciascuna con un proprio Consiglio Superiore della Magistratura, ricorda il dossier sul sito del Viminale. "La riforma incide in modo diretto sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Carta costituzionale e introduce una distinzione formale e funzionale tra magistratura giudicante e magistratura requirente. In altri termini, 'separazione delle carriere' significa che i giudici e i pubblici ministeri, che facevano parte di un unico corpo, la magistratura ordinaria, e che condividevano il medesimo Consiglio Superiore della Magistratura, ora, con la riforma, avranno propri organi di autogoverno, autonomi e indipendenti: il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante, competente per i giudici; il Consiglio Superiore della Magistratura requirente, competente per i pubblici ministeri. Ognuno di questi organi sarà presieduto dal Presidente della Repubblica e avrà una propria composizione mista: due terzi dei membri saranno magistrati estratti a sorte della rispettiva carriera, mentre un terzo sarà formato da professori universitari e avvocati con almeno quindici anni di esperienza, scelti tramite sorteggio da un elenco predisposto dal Parlamento".Â
La riforma introduce anche un nuovo organismo, l’Alta Corte disciplinare, "che sarà composta da quindici giudici - ricorda il Viminale - scelti tra magistrati e giuristi di comprovata esperienza, e che avrà il compito di decidere sulle questioni disciplinari riguardanti tutti i magistrati, garantendo uniformità e indipendenza. In particolare, i quindici giudici dell’Alta Corte disciplinare saranno: o tre giudici nominati dal Presidente della Repubblica, scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio; o tre giudici estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti, compilato dal Parlamento; o nove magistrati appartenenti: sei alla carriera giudicante, tre alla carriera requirente selezionati per sorteggio tra coloro che abbiano almeno vent’anni di servizio e svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità . La legge prevede anche l’elezione del presidente dell’Alta Corte disciplinare tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato".Â

