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TFR/TFS - Prevista grandine sui conti dello Stato

La Corte Costituzionale è chiamata domani 17-4-2017 a esprimersi sulla sperequazione tra pensionati del privato e del pubblico impiego. In ballo 16 miliardi.

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Il TFR, trattamento di fine rapporto di lavoro, inteso come salario differito, spetta a tutti i “lavoratori del settore privato” e “lavoratori del settore pubblico assunti per concorso dopo il 31/12/2000”. Esso entra nella disponibilità del lavoratoreprivatoal  momento della cessazione del rapporto di lavoro o anche prima con determinate modalità.

Il TFS,trattamento a carattere previdenziale, spetta ai lavoratori del settore pubblico al 31.12.2000, distinto in tre formule: Indennità di Buonuscitaper i dipendenti dello Stato in senso stretto, Indennità Premio di Servizioper quelli degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;Indennità di Anzianitàper quelli del Parastato (Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio. Esso, insieme al TFR, entra nelle disponibilità del lavoratore pubblico con queste modalità.

  • in un'unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente)
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla quota rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

I termini di pagamento sono poi differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento deve avvenire:

  • entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
  • non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio (ad esempio, al termine del contratto a tempo determinato); 
  • non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).

Balza subito agli occhi la differenza di trattamento tra pubblico e privato.  Oggi un lavoratore può arrivare ad aspettare anche 51 mesi per ottenere la sua “liquidazione”. Da qui il ricorso alla Corte Costituzionale portato avanti da CONFSAL UNSA.  Domani 17 aprile 2019 arriverà la decisione anche se occorrerà attendere altro tempo per il deposito della sentenza. E qui, arrivano le dolenti note per i conti dello Stato. Se la Corte dovesse accogliere il ricorso, equiparando pensionato pubblico a quello privato in merito ai termini di pagamento,  dovrebbe partire una maxi operazione di pagamento valutata a spanne circa 16 miliardi di euro. Una bella botta molto difficile da digerire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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