Si è in presenza di questo reato quando, sfruttando i rapporti con un pubblico ufficiale, il reo si fa dare o promettere per sé o per altri denaro - o qualunque altro vantaggio patrimoniale - da un privato per istigare il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio), in favore del privato da cui ha ricevuto denaro.
Il reato è punito con la reclusione da uno a tre anni, la pena è aumentata qualora chi compie il reato rivesta anche la funzione di pubblico ufficiale.E' Disciplinato dall'articolo 346 bis del codice penale,

