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“Un mutuo da usura per poter aprire agriturismo”

Ecco cosa accade oggi ad un normale Cittadino , proprio come Voi, ignaro di essere di fronte ad un usuraio in giacca e cravatta : il dipendente della banca , vero cameriere del banchiere.

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Ecco cosa accade oggi ad un normale Cittadino , proprio come Voi, ignaro di essere di fronte ad un usuraio in giacca e cravatta : il dipendente della banca , vero cameriere del banchiere.

STORIA DI ORDINARIA FOLLIA

“Un mutuo da usura per poter aprire agriturismo”

 

La notizia in breve

Il contenzioso oppone i titolari dell’agriturismo ad una banca

Il mutuo risale a dieci anni fa. Nel 2006 lo chiedono per realizzare il sogno della loro vita: aprire un agriturismo.

Hanno appena comprato una vecchia proprietà agricola e decidono di ristrutturarla, accettando, loro malgrado, i tassi elevatissimi imposti dalla banca. Sono fiduciosi, entusiasti, e pensano di poter pagare col loro lavoro le alte cifre.

Non è così.

Dopo qualche anno l’azienda vive un periodo di crisi e la coppia fatica a pagare le rate. E’ in questo momento che inizia la “persecuzione” della banca: decine e decine di telefonate.

Poteva essere un tracollo finanziario e invece il Tribunale di Asti ha salvato la vita e l’azienda di una coppia di coniugi residenti in provincia. Lo ha fatto grazie all’interessamento di un valido avvocato, esperto in usura e anatocismo. Sono degli amici dei due ristoratori a consigliare loro di chiedere un parere legale avvalendosi della più vicina associazione consumatori .

L’avvocato si accorge immediatamente che il mutuo è usuraio nell’applicazione contrattuale dell’estinzione anticipata e nel tasso effettivo di mora: il tasso dovrebbe essere nullo perché superiore a quello dichiarato in contratto.

La filiale della banca, parte di un istituto di credito nazionale, che inizia con la lettera U........................( provate a vedere voi a capire di quale si tratta ...) nel frattempo notifica il precetto. La coppia astigiana ne chiede la sospensione e in un primo momento il Giudice la rigetta, perché nel contratto è presente una «clausola di salvaguardia» secondo la quale, nel caso in cui il tasso per l’estinzione anticipata fosse stato superiore alla soglia di usura, si sarebbe dovuto ricondurre a soglia.

ecco il testo che suggeriamo a tutti i professionisti ( avvocati e periti quindi )

di COPIARE ED INCOLLARE negli atti di opposizione /perizia di parte

"Anche l’eventuale clausola di limitazione del tasso di mora nei limiti del tasso soglia (c.d. clausola di salvaguardia) va esaminata con la dovuta attenzione: va, infatti, assolutamente distinta la clausola che circoscrive la limitazione del solo tasso di mora al tasso soglia, dall’altra, certamente più ampia, che limita l’intera previsione degli oneri contrattuali al tasso soglia. Appare evidente che solo la seconda formulazione garantisce la liceità dell’intero negozio, mentre la prima va solo a ridurre uno dei tassi semplici indicati in contratto (quello di mora) nei limiti della legalità; ma, come si è detto, la verifica dell’usura, secondo la legge n. 108/96, va condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito nella previsione complessiva degli oneri posti a carico del debitore.Per affrontare il problema dell’efficacia concreta della c.d. clausola di salvaguardia degli interessi di mora nell’economia dell’intero contratto di mutuo, bisogna avere ben presente il testo dell’art. 644, commi 3 e 4, c.p. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. (...) Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito

Come si vede il tasso di interesse usurario è dato dalla somma di tutta una serie di spese, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo promessi (ad eccezione di imposte e tasse), oltre agli interessi corrispettivi e di mora. Ogni voce di costo, però, ha una sua autonomia, una sua natura, una sua giustificazione: parlare di ISC (Indice Sintetico di Costo) è cosa ben diversa dal parlare di TAN (Tasso Annuale Nominale), ed è ancora cosa ben differente dall’ interesse di mora.

Una clausola c.d. di salvaguardia, che tuteli il cliente e metta la banca al riparo dalla contestazione del reato di usura, dovrebbe essere diretta non solo agli interessi di mora, che costituiscono solo un componente dell’interesse usurario, ma dovrebbe coinvolgere l’intera economia negoziale. L’usura potrebbe esserci anche con il solo interesse corrispettivo e di certo la clausola di salvaguardia, specifica all’interesse di mora, non salverebbe la banca dalla commissione del reato di usura.

La motivazione del Tribunale di Napoli del 4 giugno 2014, per non violare il chiaro testo contrattuale, limita a ridurre, solo ed esclusivamente, i soli interessi di mora al limite del tasso di soglia, come in effetti fa:

“Ad ogni buon conto, e per dissipare ogni perplessità, la usurarietà del tasso di interessi moratori rimane esclusa in conseguenza della pattuizione della c.d. “clausola di salvaguardia” nel mutuo in discorso: all’art.______ di tale contratto analizzato e con la medesima pattuizione reperita nel contratto oggetto di questa nota (rubricato interessi di mora) si prevede, infatti, testualmente, che “in misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2 comma quattro, della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo“.

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Usatela e condividete la formula che funziona come testo e come logica di pensiero matematico.

Tornando agli accadimenti l’avvocato propone reclamo: contesta il fatto che la clausola di salvaguardia possa valere solo per la fase esecutiva del contratto, successiva alla stipula. Il tribunale di Asti, riunito in un collegio di tre giudici, le dà ragione e accoglie la tesi: «Riferire la clausola di salvaguardia anche a pattuizioni geneticamente contrarie alla legge, si risolverebbe in una inammissibile disapplicazione delle norme sugli interessi usurai».

RISULTATO ?

Di qui la sospensione dell’efficacia esecutiva del contratto e del precetto riguardante il mutuo agrario.

Il provvedimento del Tribunale di Asti è stato UNO DEI PRIMI in Italia in ordine all’ininfluenza della clausola di salvaguardia rispetto al tasso usurario contrattuale.

ATTUALMENTE LA CAUSA E' IN CORSO , la coppia di astigiani è fiduciosa che la causa si concluda con il solito accordo stragiudiziario.

Morale ?

Non soccombete all'arroganza bancaria. Controllate e fate valere i vostri diritti.

 

Non dubitare mai che un piccolo gruppo di Cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il Paese .

In verità è l'unica cosa che è sempre accaduta "

MARGARET MEAD

www.andreafisco.com ; www.avvocatoinfamiglia,com

presidenza.nazionale@avvocatoinfamiglia.com

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