L'origine storica del riconoscimento costituzionale della libertà di riunione è collegata allo scopo di consentire ai cittadini di esercitare una pressione sul potere politico (è per questo che nella nostra Costituzione ne sono esclusi i non cittadini),
La libertà di riunione si colloca fra le libertà di domicilio e la libertà di associazione ed è, in qualità di strumento di formazione dell'opinione pubblica, funzionale all'esercizio della sovranità popolare . Questa libertà si differenzia dalla libertà di associazione per la transitorietà della durata in quanto l'associazione dura nel tempo; d'altra parte si differenzia anche dalla libertà di assembramento che si verifica quando molte persone si trovano a confluire, ma per caso, in uno stesso luogo.
Le processioni e i cortei vengono considerati specie del genus riunione in quanto sono definite "riunioni in movimento". Una specie particolare di riunione è costituita dai comizi che sono assoggettati ad un regime normativo di particolare favore in quanto per essi non è richiesto l'obbligo del preavviso, inoltre sono più tutelate anche dal p.d.v. penale in quanto viene punito come reato la turbativa o l'impedimento di una riunione elettorale.
Ai sensi dell'art.17 , il preavviso deve essere dato al questore almeno 3 giorni prima, comunicando che ci sarà una riunione in un luogo pubblico, in tal caso egli potrà vietare la riunione solo per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica; l'indicazione dei motivi non deve essere generica e avviene in situazioni in cui c'è una notevole possibilità di turbamento.
Quali sono i limiti alla libertà di riunione?
I cittadini hanno il diritto di riunirsi "pacificamente e senz'armi" art.17 Cost. Lo scopo è quello di non recare pregiudizio all'ordine pubblico materialmente inteso, però non è l'ordine pubblico il limite alla libertà di riunione (perché dato il carattere elastico del concetto di ordine pubblico , il governo ne potrebbe abusare), ma detto limite è dato dalla presenza di armi addosso ai partecipanti e dal carattere non pacifico della riunione.
La riunione è non pacifica quando, per le modalità di svolgimento in atto o per gli oggettivi ed inequivocabili segni di evoluzione, risulta violenta contro persone o cose (vale per le riunioni in luoghi pubblici). Esiste poi una legislazione penale d'emergenza (l.22/5/75 n.142 art.5 sost. da art.2 L. 8/8/77 n.533 che vieta "l'uso di caschi protettivi e altri mezzi adatti a rendere difficoltoso il riconoscimento delle persone in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. L'art.17 distingue fra riunioni private, riunioni che si svolgono in luogo aperto al pubblico e riunioni che si svolgono in luogo pubblico.
È solo a carico delle riunioni che si svolgono in luogo pubblico il limite che prevede l'obbligo di preavviso, mentre non è previsto nessun limite per le riunioni private e per le riunioni che si tengono in luogo aperto al pubblico (es. stadio, teatro o qualsiasi luogo in cui l'accesso sia subordinato a condizioni imposte da chi ne ha la responsabilità giuridica.

