Partecipa a Notizie Nazionali

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Equitalia, istruzioni per l'uso

L'onere della prova vale anche per Equitalia

Condividi su:


Cara Equitalia ,

vorrei comunicarvi   che i CITTADINI SI SONO SCAMBIATI IL SAPERE , essi non si presentano più presso  i Vs sportelli  a mani nude , indifesi. Ora i Cittadini sono arrabbiati ed hanno in mano il CODICE CIVILE  e per voi e’ difficile la vita !

SIETE  UFFICIALMENTE INVITATI  A RISPETTARE LA LEGGE

A proposito  , cara Equitalia,  hai saputo che la CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 maggio 2015, n. 9533  ha confermato che   devi dimostrare il contenuto della cartella esattoriale.
E come farai ?   Perché io so che hai perso tale obbligatorio documento

Pertanto :
Il Contribuente che si trova davanti un notifica da parte di Equitalia entro 60 gg. può contestarne il contenuto del plico ricevuto.

ONERE DELLA PROVA:

L'onere della prova, secondo la legge italiana, è un principio giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso.

Opponendo in ricorso si INVERTE L'ONERE della PROVA

Da oggi, caro il mio ESATTORE   che lavori  come me, 
ma sei

PAGATO A PROVVIGIONI ( 8 % !!!) 

OGNI CITTADINO VERRA’ INFORMATO CHE NON FATE PIU’ PAURA ,
CHE EQUITALIA LO SCONFIGGIAMO CON IL SAPERE CONDIVISO.

Quindi è   Equitalia che deve a dimostrare il contenuto della busta spedita a mezzo raccomandata.

ECCO QUINDI , CARA EQUITALIA  , PERCHE’ IO NON TI DEVO PROPRIO UN BEL NIENETE DI NIENTE !!

IN BREVE :

Una nuova ordinanza, quindi, della Cassazione la n. 9533 del 12/05/2015 ha annullato una cartella esattoriale perché Equitalia non ha dimostrato il contenuto della raccomandata, ricalcando una precedente sentenza, la n. 2625/15 dell’11.02.2015.

CON I MODULI DI AUTOTUTELA  OGNUNO SI PUO’ DIFENDERE ! AMMAZZATEVI VOI ADESSO, NOI NON CI SUICIDIAMO PIU’ !

Per  avere informazioni su come tutelarvi scrivete a:

presidenza.nazionale@avvvocatoinfamiglia.com; a.fisco@avvocatoinfamiglia.com

www.avvocatoinfamiglia.com; www.andreafisco.com

 

 

Condividi su:

Seguici su Facebook