Stornara, dichiarato il dissesto finanziario

Giovanni Maddamma (Fattidipaese.it)
22/11/2023
Attualità
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Come era prevedibile, la Corte dei Conti di Roma, in data 22 novembre 2023, ha dichiarato il dissesto per il Comune di Stornara. Era inevitabile vista la situazione debitoria dell’Ente Comunale. Purtroppo, sono suonate anche per Stornara le “Campane funebri”, aprendo una nuova situazione amministrativa e politica per il piccolo paese del Basso Tavoliere.

Chi ne paga le conseguenze di questo dissesto? Di certo non le paga la politica. Infatti, l’amministrazione comunale di Roberto Nigro non deve dimettersi, ma solo sottostare alle decisioni in materia economica da parte del commissario amministrativo.

Le conseguenze più gravi, se qualcuno leggesse il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, visto che tutti sparano cazzate a non finire, prevede numerose azioni da parte del commissario. Per tutti quei maestri stornaresi, compari della politica e fautori di questo disastro, voglio spiegare per un attimo che cosa prevede il dissesto finanziario per il nostro comune.

Prima di tutto: l’Amministrazione Nigro resta ancora in carica, e purtroppo per noi in questo momento Stornara ha bisogno di politici e non di bambini minacciosi. Ho sentito dire che: “adesso il Sindaco si deve dimettere”. Questa frase esce fuori da ex amministratori del Comune di Stornara. Immaginate per un attimo negli anni scorsi da chi siamo stati governati, che non sanno nemmeno fare la “O” con il bicchiere.

Agli emeriti ignoranti che aprono la bocca solo per fargli prendere aria, l’Articolo 249 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede che in caso di dissesto finanziario ci saranno limiti alla contrazione di nuovi mutui, con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall’UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. Quindi, l’amministrazione resta in carica.

Inoltre, l’articolo 250 del Testo Unico prevede anche limiti all’impegno delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Se continuiamo a leggere il Testo in materia di dissesto, l’articolo 251 prevede l’aumento, nella misura massima consentita dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni.

Ecco cosa prevede il dissesto finanziario dell’Ente Locale. Sempre questi ambigui personaggi, che purtroppo pensano di sapere tutto e non vogliono ascoltare chi si documenta e sa qualcosa più di loro, parlavano di conseguenze disastrose nei confronti di cittadini, imprese e associazioni.

Certamente l’arrivo del Commissario Amministrativo e il Dissesto finanziario non sono una passeggiata, ma anche su questo punto voglio fare chiarezza per tutti quei cittadini che sono preoccupati dalle parole di questi ambigui signori della politica stornarese.

L’articolo 248 del TUEL disciplina le conseguenze della dichiarazione di dissesto. Dalla data di dichiarazione del dissesto e fino all’approvazione del rendiconto dell’organo di liquidazione non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere.

I debiti insoluti al momento della liquidazione e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Queste sono le conseguenze che prevede il dissesto finanziario, le chiacchiere di questi signori e signorini della politica li porta via il vento, speriamo porti via anche loro.

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