Dopo quasi 6 mesi di digiuno, Alfredo Cospito ha deciso di interrompere lo sciopero della fame contro il 41bis, iniziato il 20 ottobre. Lo ha comunicato lui su un modello prestampato a disposizione dei detenuti e in cui ha scritto: "Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame", avvisando così i vertici del Dap, del carcere di Opera e del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Così è stata riportata la notizia poco fa dall'Ansa.
L'interruzione dello sciopero della fame arriva all'indomani dell'accoglimento di un ricorso di Cospito da parte della Corte Costituzionale. Pronuncia che ha fatto cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d'assise d'appello di Torino a condannarlo necessariamente all'ergastolo per l'attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano.
La Corte ha dichiarato illegittimo il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale "nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art.99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo", spiega una nota della Consulta. Secondo la Corte, "il carattere fisso della pena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva".