In riferimento alla nota diramata dalle segreterie nazionali delle federazioni di Cgil, Cisl, Uil del settore commercio e turismo, avente a oggetto “Illegittima applicazione di CCNL, diffida ad adempiere”, corre l’obbligo di ribadire quanto segue:
- la Confsal è notoriamente e ufficialmente riconosciuta quale Organizzazione sindacale maggiormente e comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come attestato da numerosi decreti emanati dal Ministero del Lavoro e dalla presidenza del consiglio. Confsal infatti siede in numerosi organismi istituzionali la cui partecipazione è riservata alle OO.SS. comparativamente più rappresentative e siede nel massimo organo costituzionale in tema di Lavoro, quale il Consiglio Nazionale del Lavoro e dell’Economia (CNEL);
- l’art. 51 del D.Lg.vo 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce che il requisito per fruire di agevolazioni fiscali e/o contributive è l’applicazione di un C.C.N.L. sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative a livello nazionale (senza ovviamente citare sigla alcuna!).
- l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 7 del 2019, ha ulteriormente e inequivocabilmente specificato che il requisito non è dato dalle sigle firmatarie ma dalla qualità del CCNL applicato, sia sul piano giuridico che economico.
- nessuna diversa previsione è stabilita ai fini dell'ammissione agli ammortizzatori sociali dal Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dalla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020. ;
- .va infine chiarito che le aziende,a prescindere dalle sigle firmatarie C.C.N.L. applicato, hanno totale libertà nell’individuazione del Sindacato col quale espletare le procedure previste dalle norme emergenziali per l’ammissione alla cassa integrazione guadagni,
Quanto sopra esposto è la verità fattuale che fa giustizia di ciò che diversamente si può intendere o lasciare intendere attraverso la nota prefata.
Per la migliore tutela dei lavoratori coinvolti nella situazione emergenziale, la Confsal e con essa le Federazioni di settore, restano a disposizione delle aziende interessate ad espletare gli adempimenti richiesti dal D.L. n. 18/2020 (comunicazione preventiva, consultazione ed esame congiunto telematicamente concordato).
Il Segretario Generale Confsal
prof. Angelo Raffaele Magliotta