Sentenza storica da parte della Corte di Giustizia Europea pubblicata oggi che specifica che in base al diritto internazionale, un rifugiato in fuga da un paese in cui è a rischio tortura o trattamenti inumani vietati dalla Convenzione di Ginevra, non può essere rimpatriato o respinto anche se lo status di rifugiato gli viene negato o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza.
Pertanto "fintanto che il cittadino di un Paese extra-Ue o un apolide abbia fondato timore di essere perseguitato nel suo Paese d'origine o di residenza, questa persona deve essere qualificata come rifugiato indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato sia stato formalmente riconosciuto".