Circa la metà della popolazione italiana non ha le idee chiare su cosa significhi conservare le staminali del cordone ombelicale del proprio figlio al momento della nascita e alcuni sono in dubbio se questa pratica sia legale o meno.1
Con questo articolo cercheremo di fare chiarezza a riguardo.
Quali sono le differenze tra donazione pubblica e conservazione privata delle staminali cordonali?
Nel caso della donazione, le famiglie perdono la proprietà sul campione di sangue cordonale del figlio in quanto viene appunto “donato” alla società e messo a disposizione per trapianto (previa verifica della compatibilità paziente/donatore).
Con la conservazione privata delle cellule staminali contenute nel sangue cordonale, il campione diventa a tutti gli effetti una proprietà del piccolo donatore e, in caso di necessità, potrà essere utilizzato o dallo stesso bambino (in questo caso si parla di trapianto autologo) o da un suo familiare compatibile (trapianto allogenico intra-familiare).
In Europa la legislazione in materia di conservazione del cordone ombelicale varia da paese a paese, anche tra le nazioni aderenti all’Unione Europea. In alcuni stati è solamente possibile donare il cordone ombelicale, altre nazioni invece prevedono libero accesso ad entrambe le opzioni mentre in altri paesi si può solamente donare il cordone secondo precisi criteri.
In Italia invece è consentito il prelievo del sangue cordonale, ma poi il congelamento e la sua conservazione deve avvenire presso una biobanca con sede all’estero. Le famiglie devono quindi rivolgersi a una società di conservazione del cordone che sia fidata e sicura e che fornirà assistenza durante tutta la procedura.
Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali italiano ha emanato, il 18 novembre 2009, un decreto intitolato "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo‐dedicato"2.
Questa ordinanza ha autorizzato la donazione del campione di sangue cordonale a strutture pubbliche presenti sul territorio nazionale per poter essere impiegate in trapianti allogenici, cioè in favore di persone diverse rispetto al donatore (tale tipo di donazione viene anche definita “solidale eterologa”). Con questo decreto inoltre è stata consentita la conservazione di sangue cordonale per uso dedicato al neonato stesso o a un consanguineo affetti da patologia al momento della raccolta, "per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria".
Specifiche disposizioni del decreto del 2009 stabiliscono che il prelievo del campione deve avvenire presso una struttura ospedaliera accreditata e deve essere svolto da personale qualificato nel rispetto delle giuste procedure.
Dopo il prelievo, il campione di sangue viene inviato presso un istituto di tessuti che si prende cura della corretta conservazione e tracciabilità. Il decreto inoltre stabilisce la possibilità di esportare i campioni di sangue cordonale presso biobanche estere per la conservazione privata. L’esportazione è effettuabile previa autorizzazione all'esportazione emanata dalla Regione competente. Tale autorizzazione prevede il pagamento di una tassa per i documenti e per il trasporto.3
In caso di necessità a scopo terapeutico, il campione di sangue cordonale conservato privatamente in una biobanca all’estero, potrà essere richiamato e trasportato al centro sanitario che effettuerà il trapianto di cellule staminali.
Per maggiori informazioni visita il sito www.sorgente.com
Fonti:
1. Ricerca condotta da ISPO Ricerche per Assobiotec, l’Associazione italiana per lo sviluppo delle biotecnologie.
2. Decreto del Ministero della Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 18 Novembre 2009
3. Accordo della conferenza permanente Stato Regioni del 29 aprile 2010 sull’esportazione dei campioni di sangue per uso autologo