Rifiutare di sottoporsi all'alcol test? Ecco tutti i rischi che si corrono

A chiarire i punti necessari è la Cassazione in una recente sentenza

Costanza Tosi
03/03/2017
Attualità
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Rifiutarsi di sottoporsi all'alcol test è reato, così come il rifiuto di sottoscrivere il modulo del consenso informato all'accertamento del tasso alcolemico mediante analisi del sangue in ospedale. E'un comportamento che, costituisce un rifiuto all'alcol test. A chiarirlo è la Cassazione con la recente sentenza n. 9391/17.

In particolare, ricorda il portale 'laleggepertutti.it', l'automobilista compie reato poiché il suo comportamento viene considerato come se venisse sorpreso con il tasso di alcol più alto rispetto alle tre soglie previste dalla legge. Quindi, si applicano le stesse sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima.

E' utile ricordare che da 0,51 a 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue) non ci sono sanzioni penali. Si tratta di un semplice illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria di 531 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, e con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Nel caso non ci sono procedimenti penali e si riceve un semplice verbale a casa, uguale ad una comune multa per eccesso di velocità.

Da 0,81 a 1,5 g/l si passa invece al penale, ma la sanzione è lieve e comporta un'ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico va da 1,5 g/l in su scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca dell'auto.

Chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest quindi viene punito allo stesso modo di chi viene trovato con un tasso di alcol superiore a 1,5 g/l e, subisce un'ammenda da 1.500 a 6mila euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la definitiva confisca dell'automobile.

Secondo quanto emerge da una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, in caso ci si rifiuti di sottoporsi al test dell'alcol è possibile ottenere l'archiviazione del procedimento penale e la non applicazione della pena per "tenuità del fatto". Stesso trattamento sanzionatorio nei confronti di chi rifiuta di prestare consenso informato all'accertamento del tasso alcolemico. Secondo la Cassazione, questa condotta equivale a rifiutare l'accertamento del tasso alcolemico, essendo evidente che "attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato", necessario per effettuare le analisi del sangue in ospedale, "l'imputato impedisce deliberatamente l'accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto".

Con la stessa sentenza in commento, la Suprema Corte aggiunge che l'aggravante di "aver provocato un incidente stradale", che si applica in caso di guida in stato di ebbrezza, non scatta invece in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, un principio già affermato in passato.

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