Oggi, la Corte Costituzionale, nella sentenza depositata spiega che, le norme che prevede l'automatica attribuzione ai figli del cognome paterno in presenza di una diversa volontà dei genitori "pregiudica il diritto all’identità personale del minore" e "costituisce un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare". Parole queste, che motivano la decisione presa lo scorso 8 novembre quando, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul caso di una coppia italo-brasiliana che voleva cedere al figlio il doppio cognome (materno e paterno) e la cui richiesta non è stata accettata, aveva dato il via libera al cognome materno per i figli.
Parola alla Consulta: "La piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Viceversa, la previsione dell’inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno".
Per il secondo aspetto emerso dalla sentenza "la perdurante violazione del principio di uguaglianza 'morale e giuridica' dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, quella finalità di garanzia dell’unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno", afferma la Consulta.
Inolte i giudici costituzionali osservano che "tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica".